Pescara. Il Senato dà il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Covid che disciplina, tra l’altro, l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, è stato approvato con 193 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuto.
Presenti alla votazione 229 senatori, votanti 228.
Il testo, oltre all’obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50 dispone, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid “rafforzato”, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato. La durata del green pass diventa illimitata dopo la dose booster o con guarigione dopo aver già concluso il ciclo primario.
Tutte le misure contenute nel decreto
L’articolo 1 prevede l’introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1° febbraio 2022, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di vaccinazione è pari a cento euro.
Si dispone poi con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di possesso di un certificato verde Covid “rafforzato” – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde “rafforzato”. Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il Covid a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.
L’articolo 2 estende l’obbligo di vaccinazione contro il Covid, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. In caso di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento.
L’articolo 2 bis sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid per i casi in cui esso sia generato in relazione all’assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il Covid (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all’assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).
L’articolo 2 ter estende l’applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al Covid riguardi un soggetto guarito dal Covid dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l’assunzione della successiva dose di richiamo).
L’articolo 2-quater è diretto a consentire l’applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia. Più nel dettaglio, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato (ossia la Certificazione verde Covid rilasciata per vaccinazione o guarigione) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo. L’effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Infine, nel caso di vaccinazioni effettuate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività è consentito previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo.
L’articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde Covid, generato da vaccinazione contro il Covid, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
Si estende inoltre l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde Covid ovvero, se di età pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato “rafforzato”. Si estende inoltre alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde Covid (di base o “rafforzato”, a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro.
L’articolo 3 bis stabilisce che – ferma restando l’esenzione per i minori di 12 anni – a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (cioè il 5 febbraio 2022) e fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza, salve proroghe al momento non previste) l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole ovvero da e per le isole lagunari e lacustri è consentito anche con il possesso del green pass c.d. base. Ciò solo in presenza di documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
Nell’arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito – altresì – l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9-quater (vale a dire, anche qui, con il solo green pass base), fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.
L’articolo 3 ter consente – a decorrere dal 10 marzo 2022 – il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati, stadi).
L’articolo 3 quater dispone l’obbligatorietà delle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie e socio- sanitarie di garantire la continuità, con cadenza giornaliera, degli accessi e delle visite da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi Covid.
L’articolo 3 quinquies estende agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, il diritto di prestare loro assistenza, anche nel reparto di degenza o di pronto soccorso. Le condizioni a tal fine richieste sono:
– il rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;
– il possesso, da parte degli accompagnatori del green pass base.
L’articolo 3-sexies modifica la disciplina che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da Sars-Cov-2 nelle classi, si sospende l’attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale e quando si ricorre alla didattica digitale integrata.
Nei servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia:
– fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
– con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni.
Nelle scuole primarie:
– fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
– con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:
– con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid;
– con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.
L’articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi Covid nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l’attività di testing dei contagi Covid avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
L’articolo 5 bis dispone l’istituzione di un Fondo denominato “Ristori educativi” finalizzato al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse a causa della crisi sanitaria. La dotazione prevista è pari a 667.000 euro per l’anno 2022 e 1.333.0000 euro per il 2023. La norma attribuisce ad un decreto del Ministro dell’istruzione il compito di definire le modalità ed i criteri di riparto del Fondo in esame.
L’articolo 5 ter riconosce, fino al termine dello stato di emergenza e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (Bes). Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.
L’articolo 5 quater dispone l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 30 del D.L. n. 4/2022 sul controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività.
L’articolo 5 quinquies introduce la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del decreto legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L’articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 gennaio 2022.