Pescara. “La prospettazione dell’accusa è carente quanto alla prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un utilizzo per fini personali, e quindi illecito, dei fondi regionali nella disponibilità dei singoli componenti”. È quanto si legge nelle motivazioni che accompagnano la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, emessa dal gup del tribunale di Roma il 12 giugno scorso, nei confronti dell’ex presidente della giunta regionale abruzzese Gianni Chiodi, dell’ex vicepresidente Alfredo Castiglione e dell’ex assessore all’Istruzione Paolo Gatti, in riferimento alla cosiddetta Rimborsopoli abruzzese. I fatti, riguardanti l’utilizzo delle carte di credito della Regione, risalgono ad un periodo compreso tra il 2009 e il 2011.
Le accuse, nei confronti dei tre imputati assolti, difesi dagli avvocati Pietro Referza, Enrico Mazzarelli, Dante Angiolelli e Gennaro Lettieri, erano di peculato e, soltanto per Chiodi e Gatti, anche di truffa aggravata. “Per la maggior parte delle contestazioni le difese hanno offerto elementi idonei a una diversa ricostruzione dei fatti aventi una attitudine dimostrativa dell’irrilevanza penale delle condotte – si legge nelle motivazioni -.
In particolare, le difese hanno dedotto come le spese per alloggio, pranzi, cene, coperte con i fondi erogati dall’ente e poi rimborsati, rientravano tutte nel budget annuo di spesa, ed erano tutte autorizzate previamente, salvo che per quelle del presidente non necessitanti alcun previa autorizzazione, ed erano correlate all’esercizio del loro mandato istituzionale”.
Il gup mette in luce che “gli imputati hanno sostenuto delle spese, pagando direttamente con carta in dotazione o anticipandole e chiedendo poi il rimborso, fra l’altro per un ammontare non rilevante, giustificando adeguatamente l’utilizzo o comunque producendo a supporto documenti attestanti spese inerenti le loro finalità istituzionali.
La documentazione predisposta a giustificazione delle spese sostenute dagli imputati nel corso delle missioni in oggetto delle rispettive contestazioni – prosegue il giudice – risulta redatta in piena conformità alla normativa e alle delibere che disciplinano la materia”.