Pescara. Come si apprende dalla pagina di AbruzzoSviluppo, sul BURAT n. 9 del 24/01/2018 è stata pubblicata la L.R. 1 dell’8/01/2018, la quale specifica le “Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell’Abruzzo”, volta a sostegno delle iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese e per garantire, sotto il profilo qualitativo, la tutela dei consumatori. Riportiamo quanto apprendiamo dalla pagina sopra citata:
A tale scopo, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la concessione di un marchio collettivo denominato “Ristorante tipico d’Abruzzo”. Le disposizioni della legge si applicano agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla categoria “ristoranti” di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività nel rispetto dell’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Il Registro dei Ristoranti tipici d’Abruzzo è istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, ha carattere pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione dell’Unione Europea, che hanno ottenuto il riconoscimento all’uso del marchio collettivo della Regione Abruzzo “Ristorante tipico d’Abruzzo”.
L’iscrizione nel Registro è volontaria e ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa perdita del diritto all’uso del marchio collettivo concesso. Il marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo” è concesso in uso agli operatori della ristorazione che dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:
a) Utilizzo di:
- prodotti agroalimentari tradizionali riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350;
- prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
- prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
- prodotti che hanno ottenuto il marchio per la “Qualità controllata dalla Regione Abruzzo” ai sensi della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6;
b) Valorizzazione della la c.d. “filiera corta” mediante:
- l’individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
- l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
c) Valorizzazione dell’informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
- la previsione di menu e carta dei vini, separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
- la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.
La Regione Abruzzo provvederà all’istituzione di un Comitato tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”