L’Aquila. Secondo il giudice amministrativo, presidente Umberto Realfonzo, “in sostanza, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono autonomamente adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo mentre gli eventuali ampliamenti migliorativi avrebbero presupposto il formale atto d’intesa con il Ministero della Salute”.
E’ questo uno dei motivi che ha portato all’accoglimento della richiesta di sospensiva avanzata dal governo nei confronti dell’ordinanza di Marsilio che disponeva il ritorno alla zona arancione.
“Nel caso in esame”, si legge nel decreto di giudici amministrativi, “in assenza dei presupposti di legge, è stato adottato un provvedimento ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone senza che fosse conseguito il prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute”.
E ancora: “in linea di principio il giudice amministrativo deve garantite i diversi livelli di governo quando vengono in rilievo lesioni dirette delle rispettive prerogative, ossia della sfera di autonomia istituzionale che, nello Stato pluricentrico, viene specificamente riconosciuto dall’ordinamento a ciascun ente ed a ciascun livello. In definitiva sussiste un preciso interesse giuridicamente tutelato delle Amministrazioni statali ricorrenti alla sospensione di un provvedimento che lede direttamente una prerogativa esclusivamente spettanti alle Amministrazioni statali in base a inequivocabili norme di legge. Conclusivamente deve dunque disporsi la sospensione del provvedimento impugnato”.