Pescara. “Leggiamo allibiti le dichiarazioni, riportate dalla stampa, di amministratori pubblici circa la “balneabilità” di un tratto costiero basato su un unico dato, l’ultimo. Ciò si pone al di fuori di qualsiasi normativa posta a tutela della salute dei bagnanti ed è anche difforme rispetto ai requisiti delle informazioni da dare ai cittadini. La valutazione della balneabilità su un singolo prelievo positivo non risponde in alcun punto alle leggi esistenti in materia e sfida anche la logica e il buon senso.” così in una nota il Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua frena l’entusiasmo della giunta Alessandrini.
“La valutazione della balneabilità, che ha come obiettivo principale la tutela della Salute dei cittadini, si basa sui principi della Direttiva 2006/7/CE. Ebbene, tutta la direttiva (basata su studi scientifici ai massimi livelli) obbliga a tener conto della serie di dati, in quanto bisogna fare prevenzione e la prevenzione non si fa su un dato ma su tanti dati (almeno 16), addirittura spalmati su 4 anni! L’informazione insita in un unico dato positivo ai fini della prevenzione dei rischi connessi alla balneazione è, infatti, prossima allo zero in quanto da sola non esclude quanto può accadere dopo. Paradossalmente un singolo dato negativo porta con sè molta più informazione (perchè accerta l’esistenza di una criticità; tra l’altro facciamo notare che su 3 analisi di quest’anno ben 2 a via Balilla a Pescara sono risultate oltre i limiti). Via Balilla, ad esempio, negli anni passati aveva circa il 50% delle analisi oltre i limiti di legge. Le altre rientravano nei limiti, ma, ovviamente, ai fini della balneazione, le condizioni non permettevano di tutelare sufficientemente la salute dei cittadini in quanto la probabilità di avere un nuovo campione negativo era elevatissimo. Infatti è classificata in categoria “scarsa” secondo la Direttiva comunitaria e ciò determina una serie di provvedimenti. Amministratori che fanno commenti basati sull’ultima analisi disponibile non fanno altro che dimostrare l’inaccettabile superficialità del loro approccio che rischia di diventare propaganda su un tema delicatissimo che riguarda la salute dei cittadini”.
Valutazione della qualità delle acque di balneazione
1. Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all’allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:
a) |
in relazione a ciascuna acqua di balneazione; |
b) |
al termine di ciascuna stagione balneare; |
c) |
sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e |
d) |
secondo la procedura di cui all’allegato II. |
Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni.
3. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all’allegato IV, punto 2, 12 campioni.
4. Tuttavia, purché:
— |
siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o |
— |
la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, |
la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:
a) |
le acque di balneazione sono di nuova individuazione; |
b) |
si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell’articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente dei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o |
c) |
le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all’allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell’allegato I, colonna A, della presente direttiva. |
5. Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione:
a) |
sono contigue; |
b) |
hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 4, lettera c); e |
c) |
hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi. |
Articolo 5
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione
1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:
a) |
«scarsa»; |
b) |
«sufficiente»; |
c) |
«buona»; o |
d) |
«eccellente». |
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.
3. Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».
4. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte.
a) |
Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
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b)Se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso”.